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MESSINA

MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA
Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 27 – (…) Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. (…)

La Magistratura di sorveglianza è la parte del sistema giudiziario che si occupa di vigilare sull’esecuzione della pena.

Le sue competenze spaziano dalla vigilanza sull’organizzazione degli istituti penitenziari alle decisioni sulle richieste dei singoli detenuti (per esempio sui permessi o sull’ammissione al lavoro all’esterno), dalla gestione delle misure alternative alla detenzione carceraria (semilibertà, detenzione domiciliare, affidamento in prova ai servizi sociali) alle misure di sicurezza. Esse sono determinate dagli articoli 677 e seguenti del codice di procedura penale e dalla legge sull’Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, in particolare gli artt. 68 e seguenti, modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, e altre leggi particolari).

La sua competenza temporale, nei confronti dei condannati, inizia dopo che la sentenza di condanna è divenuta definitiva.

La Magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale composto da un organo collegiale, il Tribunale di sorveglianza, e da un organo monocratico, l’Ufficio di sorveglianza.

 

 

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